aperturaCaivano  - Si sono conclusi due seminari di approfondimento di tematiche da noi ritenuti fondamentali per la tutela dell'imprenditore consorziato:
Rischi derivanti dall'inquinamento dopo incidente industriale e tutela legale.

DANNO AMBIENTALE
Un incidente industriale, oltre ai danni diretti all'impresa, potrebbe causare anche danni all'ambiente derivanti dall'inquinamento che da esso potrebbe derivarne (emissioni di diossine, inquinamento della matrice del terreno e delle falde per percolati, sversamento  di reflui non autorizzati nel sistema fognario consortile.
Ai sensi dell'art. 242 del Testo Unico dell'Ambiente (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152), vige il seguente obbligo "Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado  di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e  ne  da' immediata  comunicazione  ai  sensi  e  con  le  modalita'   di   cui all'articolo 304, comma 2".
Ma anche se l'inquinamento è storico, appena si ha contezza sempre l'art. 242 recita "La medesima procedura si applica  all'atto di individuazione  di  contaminazioni  storiche  che  possano  ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.".
Inoltre una volta messo in sicurezza l'ambiente per il comma 2 dell'art 242 si deve poi provvedere al ripristino : "Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione,  .............,provvede  al  ripristino della   zona   contaminata,    dandone    notizia,    con    apposita autocertificazione,  al  comune  ed  alla  provincia  competenti  per territorio    entro    quarantotto    ore    dalla     comunicazione."
Gli art. da 300 a 308 invece definiscono il principio di chi inquina paga, in particiolare il comma 1 dell'art 308 recita: "L'operatore  sostiene  i  costi  delle  iniziative  statali  di prevenzione   e   di   ripristino   ambientale  adottate  secondo  le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto."

seminario1CODICE PENALE
La legge n. 68 del 2015 ha introdotto nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente nel codice penale, modificando così il quadro normativo previgente che affidava in modo pressoché esclusivo la tutela dell'ambiente a contravvenzioni e sanzioni amministrative, previste dal Codice dell'ambiente (d.lgs. 152 del 2006  ). L'articolo 1 della legge n. 68 del 2015   introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), con il quale si prevedono sei nuovi delitti:

  • inquinamento ambientale;
  • disastro ambientale;
  • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  • impedimento del controllo
  • omessa bonifica;
  • ispezione di fondali marini.
 
 
 
seminario2Gli articoli del Testo Unico dell'Ambiente e del Codice Penale di cui sopra pongono quindi l'imprenditore per la natura del RISCHIO DI INCIDENTE INDUSTRIALE come evento che non può annullarsi del tutto, esposto patrimonialmente e penalmente per eventi che possono essere attenuati con una buona prevenzione ma che rimangano per la loro natura comunque imprevedibili e non annullabili del tutto.
 
I seminari hanno quindi dato esempi di casi avvenuti e come sono stati gestiti. Hanno dato alcune soluzioni per il ripristino dell'attività grazie a Belfor (ripristino immediato della produzione dopo incidente rilevante), hanno dato info su come difendersi dal danno ambientale con Generali (Tutela Ambientale) e come difendersi legalmente con DAS (Tutela Legale).D
 

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