Caivano - Si sono conclusi due seminari di approfondimento di tematiche da noi ritenuti fondamentali per la tutela dell'imprenditore consorziato:
Rischi derivanti dall'inquinamento dopo incidente industriale e tutela legale.
DANNO AMBIENTALE
Un incidente industriale, oltre ai danni diretti all'impresa, potrebbe causare anche danni all'ambiente derivanti dall'inquinamento che da esso potrebbe derivarne (emissioni di diossine, inquinamento della matrice del terreno e delle falde per percolati, sversamento di reflui non autorizzati nel sistema fognario consortile.
Ai sensi dell'art. 242 del Testo Unico dell'Ambiente (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152), vige il seguente obbligo "Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 304, comma 2".
Ma anche se l'inquinamento è storico, appena si ha contezza sempre l'art. 242 recita "La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.".
Inoltre una volta messo in sicurezza l'ambiente per il comma 2 dell'art 242 si deve poi provvedere al ripristino : "Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, .............,provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione."
Gli art. da 300 a 308 invece definiscono il principio di chi inquina paga, in particiolare il comma 1 dell'art 308 recita: "L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto."
CODICE PENALE
La legge n. 68 del 2015 ha introdotto nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente nel codice penale, modificando così il quadro normativo previgente che affidava in modo pressoché esclusivo la tutela dell'ambiente a contravvenzioni e sanzioni amministrative, previste dal Codice dell'ambiente (d.lgs. 152 del 2006 ). L'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), con il quale si prevedono sei nuovi delitti:
- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- impedimento del controllo
- omessa bonifica;
- ispezione di fondali marini.