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ALL.B. AL REP. 4343 RACC. 2965 del 15 luglio 2021

 

 

Notaio Chiara d’Ambrosio

 

STATUTO CONSORTILE

Art. 1 – PREMESSA ASSERTIVA

 

La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – COSTITUZIONE

 

Tra le sopraindicate imprese ed il Consorzio A.S.I. di Napoli è costituito un Consorzio con attività esterna e senza scopo di lucro ai sensi degli Artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Art. 3 – DENOMINAZIONE

 

Il Consorzio assume la seguente denominazione: Consorzio CSA-ASI.

Per brevità nel prosieguo del presente atto potrà essere anche indicato come CSA-ASI.

Art. 4 – SEDE

 

Il Consorzio ha sede ed ufficio consortile in Caivano nell’area industriale di Pascarola.

Su delibera del Consiglio Direttivo di cui al successivo Art. 9 la sede e l’ufficio Consortile potranno essere trasferiti nell’ambito della provincia di Napoli.

Potranno essere costituite ovunque e soppresse sedi secondarie, filiali, uffici.

Art. 5 – SCOPO ED OGGETTO

 

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

L’organizzare per conto dei Consorziati/insediati dei servizi di interesse comune che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono qui di seguito indicati:

  1. a) UTILIZZO OBBLIGATORIO

 

Servizi di utilizzo obbligatorio da parte dei Consorziati/insediati.

a1)custodia diurna e notturna dell’intero compendio industriale e relativa gestione degli accessi per l’ipotesi di attivazione della concessione da parte del Consorzio A.S.I. di Napoli;

a2)pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ed aree consortili; a3)installazione e manutenzione della segnaletica delle strade e delle aree consortili; a4)manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati a verde;

a5)prelievo e trasporto dei rifiuti presso pubblica discarica o scambiatore, messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, dei rifiuti solidi proveniente dalle singole industrie dell’Agglomerato Industriale in oggetto;

 

a6)manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas;

  1. b) UTILIZZO FACOLTATIVO

 

Servizi di utilizzo facoltativo, in rapporto alle singole caratteristiche e realtà aziendali, qui di seguito elencati a titolo meramente indicativo e non tassativo:

b1)opere per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali industriali;

b2)assunzione del servizio di trasporto dei dipendenti e del personale da e per le singole industrie ricadenti dell’Agglomerato Industriale;

b3)eventuale trasporto o realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali industriali;

b4)assistenza e riparazione degli autoveicoli di proprietà delle singole industrie comprese nell’Agglomerato Industriale;

b5)istituzione di mensa per i dipendenti delle consorziate; b6)convenzione con istituti bancari dirette all’apertura di sportelli bancari; b7)realizzazione e gestione di un centro ricreativo e di una lavanderia; b8)istituzione di servizi medici consortili;

b9)attività di promozione e sviluppo delle Aziende insediate, ivi comprese le prestazioni di servizi per l’innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa delle piccole e medie imprese industriali per la produzione di beni e servizi;

b10)gestione e distribuzione di energia elettrica e di gas;

  1. c) ALTRE ATTIVITA’

 

Inoltre il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività:

c1)redigere uno studio volto all’individuazione nell’ambito dell’Agglomerato Industriale di Caivano di tutte le infrastrutture e dei servizi necessari alle Aziende insediate nell’Agglomerato Industriale di Caivano e che allo stato o non risultano realizzati ovvero solo parzialmente o che comunque sono carenti;

c2)porre in essere tutte le iniziative per portare a conoscenza delle Autorità le carenze che saranno individuate nell’ambito dell’Agglomerato Industriale di Caivano sollecitando il loro intervento risolutorio;

c3)eseguire e/o completare le opere di cui alla precedente lettera “a” nel caso in cui il Consorzio A.S.I. di Napoli affidi, in regime di concessione, tali interventi.

A tal fine potrà formulare e presentare un’apposita offerta al Consorzio A.S.I. di Napoli, agli altri soggetti pubblici, per rendersi affidatario dei servizi e delle opere suindicati.

 

Per il raggiungimento degli scopi e nei limiti innanzi indicati il Consorzio può avvalersi di qualunque normativa di favore, portata dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria, nonché partecipare ad iniziative ed Enti che svolgono attività similari.

Il Consorzio potrà compiere, altresì, tutte le operazioni che venissero ritenute utili a favorire il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Art. 6 – FUNZIONI

 

Il Consorzio ha la funzione di operare per conto e nell’interesse dei consorziati tutti e di ciascuno di essi in specie, in via esclusiva per tutte le materie obbligatorie che attengono all’oggetto consortile di cui all’Art. 5.

Art. 7 – DURATA

 

La durata del Consorzio è fissata per il tempo necessario al conseguimento dello scopo consortile, e comunque non oltre il 31/12/2070 salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall’Assemblea dei Consorziati.

La durata del Consorzio dovrà essere comunque commisurata al tempo necessario per l’esaurimento di tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalle leggi vigenti ovvero assunti dal Consorzio per qualunque titolo e causa.

Art. 8 – ORGANI CONSORTILI

 

  1. a) Il Consiglio Direttivo;
  1. b) l’Assemblea;
  1. c) il Presidente;
  1. d) il Collegio dei

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

 

L’Amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da dieci consiglieri.

I Consiglieri saranno nominati dall’assemblea dei soci e dovranno essere rappresentativi di tutte le realtà aziendali nonché dell’ASI.

A tale scopo cinque di essi dovranno essere eletti nell’ambito di una lista di candidati che sarà formata dalle aziende che hanno una forza occupata inferiore o pari a 100 unità; tra essi il Consiglio nominerà un Vice Presidente, con funzioni vicarie.

Tre consiglieri, tra i quali il Consiglio nominerà il Presidente, saranno eletti in una lista formata dalle Aziende con un forza occupata di oltre 100 unità.

Due consiglieri, tra i quali il Consiglio nominerà un Vicepresidente, saranno nominati dal Consorzio A.S.I. di Napoli.

 

I Consiglieri non avranno diritto ad alcuna indennità di carica, o compenso, salvo diversa deliberazione della Assemblea dei consorziati, che potrà stabilire compensi specifici per attività svolte da singoli Consiglieri in esecuzione di deleghe e poteri agli stessi conferiti.

Il Consiglio Direttivo in tal modo costituito elegge, nel suo seno, il Presidente e due Vice Presidenti.

I membri eletti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni, salvo dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri i restanti membri del Consiglio potranno cooptare un altro membro rispettando le rappresentanze come innanzi indicato.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno cinque componenti del Consiglio esso si intende decaduto.

Il tal caso il Presidente o in mancanza di Vicepresidente Vicario dovrà, entro 10 giorni, convocare l’assemblea per il rinnovo dei Consiglio.

Art. 10 – POTERI DEL CONSIGLIO

 

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri e delibera su quanto è inerente all’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e circa la gestione dell’attività che allo stesso compete, nessuna esclusa, per l’attuazione dell’oggetto di cui all’art. 5 del presente atto, esclusi quelli che per legge o contratto sono demandati all’assemblea dei consorziati o al Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà provvedere per conto dei Consorziati a:

  1. a) Conferire incarichi professionali al fine di redigere lo studio volto ad individuare le carenze relative alle infrastrutture ed ai servizi nell’ambito dell’Agglomerato Industriale di Caivano;
  2. b) Promuovere la divulgazione delle risultanze dello studio mediante l’organizzazione di incontri in particolare con le autorità pubbliche;
  3. c) Presentare tutte le richieste, domande e quant’altro utile ed opportuno al fine di assicurare eventuali finanziamenti per la realizzazione delle opere e/o dei servizi ricadenti nell’oggetto consortile, nei limiti previsti dall’articolo 5;
  4. d) Deliberare in merito all’Amministrazione dei contributi dei
  1. e) Proporre all’Assemblea dei Consorziati le modifiche del presente Statuto che eventualmente fosse opportuno apportare;
  2. f) Proporre all’Assemblea dei Consorziati l’approvazione di regolamenti interni inerenti la

gestione del consorzio nonché le eventuali modifiche degli stessi;

  1. g) Predisporre il bilancio preventivo annuale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
  2. h) Sanzioni per inadempimento degli obblighi dei Consorziati;

 

  1. i) Predisporre il bilancio di chiusura esercizio redatto in conformità alle vigenti disposizioni di

Esso ha, pertanto, tutte le facoltà occorrenti per l’espletamento dei suoi compiti e che vengono qui di seguito elencati a titolo esemplificativo.

Acquistare e vendere mobili e macchinari, conseguire ed organizzare i mezzi necessari per l’esercizio delle attività e per il funzionamento sociale; richiedere licenze, permessi ed autorizzazioni, assumere e licenziare personale, determinare e corrispondere salari, stipendi e retribuzioni; concedere e prendere locali e macchinari in locazione, affitto e noleggio; emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte; chiedere mutui e finanziamenti, concedere ipoteche e privilegi sugli immobili e macchinari sociali; chiedere la concessione di fidi bancari e l’apertura di conti correnti bancari e postali; chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte; riscuotere e cedere crediti, pagare debiti accertati rilasciare e ricevere quietanze; incassare somme, ritirare pacchi, plichi raccomandate e assicurate dagli Uffici Postali, Ferroviari e Doganali; agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie amministrative, a Commissioni Tributarie e Fiscali, Magistratura ed Uffici del lavoro; conferire incarichi professionali ad Avvocati e Periti; nominare Procuratori; revocarli se del caso; fare insomma tutto quanto riterrà utile e necessario per il conseguimento dell'oggetto consortile, senza limite e restrizione alcuna.

Il Consiglio inoltre può rimettere in ogni tempo alla decisione dell'Assemblea qualsiasi argomento riguardante la gestione del Consorzio.

I1 Consiglio potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente, nonché conferire deleghe per l'esecuzione di specifici atti, o categorie di atti, agli altri Consiglieri.

Il Consiglio, in dipendenza dell'articolazione e del valore delle attività del Consorzio, può proporre all'Assemblea la nomina di un direttore, al quale sì applicheranno le norme di cui all'art. 2396 Cod. Civ.

Art. 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E RELATIVI POTERI

 

 

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio compete al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza e/o impedimento al Vice Presidente Vicario.

L'esercizio di tale potere da parte del Vice Presidente, nei confronti dei terzi, costituisce dimostrazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

 

Il Presidente ha il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. La rappresentanza spetta altresì al Presidente, ai Consiglieri, al Direttore, ove nominato, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe e dei poteri ad essi conferiti.

I1 Presidente, in caso di motivata urgenza, delibera con i poteri del Consiglio Direttivo eccedenti quelli eventualmente conferiti allo stesso Presidente, sottoponendo al Consiglio Direttivo la delibera per la ratifica nella prima riunione utile.

Art. 12 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I1 Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di due o più Consiglieri mediante avviso da spedirsi a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ovvero con qualsiasi altra modalità idonea ad accertare l’avvenuta ricezione della comunicazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere contenente, l'indicazione delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora.

In ipotesi di urgenza tale invito può essere effettuato anche con preavviso di tre giorni, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda anche da due dei suoi membri.

Pur in mancanza delle formalità suddette il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la totalità dei componenti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo compreso fra questi il Presidente ed i due Vice Presidenti, ha diritto ad un voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. 11 Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità la votazione viene ripetuta ed in caso di ulteriore parità, prevale il voto del Presidente.

In ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non riuscisse a deliberare, per due volte consecutive, la questione verrà rimessa alla decisione dell'Assemblea che andrà convocata nei successivi quindici giorni a cura del Presidente.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate in apposito libro.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I1 Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti di cui uno effettivo ed uno supplente su designazione del Consorzio A.C.I., tra gli altri due effettivi l'Assemblea nomina il Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Il Collegio esamina i bilanci preventivi e consuntivi redigendo le relative relazioni e controlla la regolarità della contabilità. I1 Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi ed assiste alle riunioni dell’Assemblea; il Presidente del Collegio o, in sua vece, un sindaco assiste alle sedute del Collegio Direttivo.

Al Collegio dei Revisori, viene corrisposto per i soli Revisori membri effettivi, un emolumento annuo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 14 - FONDO CONSORTILE

I1 Fondo Consortile è fissato in euro 206.582,00 (duecentoseimilacinquecentottantadue virgola zero zero) con una quota di partecipazione del Consorzio A.S.I. di euro 41.316,40, (quarantunomilatrecentosedici virgola quaranta) pari al 20% del Fondo.

Le quote di partecipazione al Consorzio del rimanente 80% del Fondo,pari a euro 165.265,60(centosessantacinquemiladuecentosessantacinque virgola sessanta) sono attribuite mediante l’applicazione della seguente formula:

Q= FC (S+N+SC) A+B+C

DOVE :

FC= Fondo Consortile diminuito della quota del Consorzio A.S.I. A= Sommatoria delle superfici totali di tutte le aziende

B = Sommatoria degli addetti di tutte le aziende

C = Sommatoria delle superfici coperte di ogni azienda N = Addetti di ogni Azienda

S = Superficie totale di ogni Azienda SC= Superfici coperte di ogni Azienda.

Ciascuno dei partecipanti al Consorzio sottoscrive la quota provvisoria di propria pertinenza, indicata nello specchietto in allegato, impegnandosi a versarla a semplice richiesta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, provvederà a rimodulare le singole quote in base alla norma statutaria innanzi indicata.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare aumenti o riduzioni del Fondo Consortile nonché modifiche alle quote dl partecipazione in conseguenza del variare del numero dei partecipanti e secondo gli indirizzi dell’Assemblea di cui agli Artt.21 e 25.

L'impiego e l'utilizzazione del Fondo Consortile sono deliberati dal Consiglio Direttivo, in

funzione delle indicazioni approvate dall’Assemblea con bilancio preventivo annuale. I beni acquistati con mezzi tratti dal Fondo Consortile fanno parte del fondo stesso.

 

Allo scioglimento del Consorzio il Fondo Consortile residuo si ripartisce fra le Consorziate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

La Consorziata che esca dal Consorzio conserva il suo diritto alla ripartizione del Fondo Consortile residuo, ma tale diritto potrà farsi valere solo al momento dello scioglimento del Consorzio e solo nella proporzione degli esborsi effettuati dall’impresa uscita.

Le quote di Fondo Consortile come ripartite all’atto dello scioglimento del Consorzio, diverranno esigibili da ciascuna consorziata solo dopo che risulteranno definitivamente regolati

tutti i propri rapporti di debito verso il Consorzio.

Art. 15 – PIANO DI PREVISIONE ANNUALE

I1 Consiglio procederà ad inviare ad ogni Consorziato/insediato, non più tardi del 10 novembre di ogni anno, il piano di previsione delle attività e delle spese per l'anno successivo, dando adeguata informazione sulle spese in esso contenute e convocando l'Assemblea dei Consorziati per una qualsiasi data precedente il 30 novembre del medesimo anno, onde procedere all'approvazione o modifica del piano di previsione.

Una volta approvato dall'Assemblea, tale piano sarà valevole

erga omnes e tutti i Consorziati/insediati saranno vincolati agli obblighi risultanti con l'applicazione dei criteri indicati al

successivo articolo.

Art. 16 - SPESE

I1 Consorzio provvede al finanziamento ed alle spese nel modo di seguito indicato.

- SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI -

Tali spese sono distinte nell'oggetto sociale in Spese Ordinarie e Spese Straordinarie.

I1 Consorzio A.S.I. di Napoli partecipa alle spese con una quota fissa forfettariamente determinata con accordo tra le parti.

Trattandosi di “obbligazione propter rem” l’obbligo di pagamento degli oneri consortili sorge in dipendenza del rapporto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile insistente nell’area consortile, pertanto, le spese cedono a carico della totalità delle aziende insediate nell'Agglomerato Industriale A.S.I. di Caivano, con vincolo di solidarietà con i proprietari degli immobili insistenti nell’area industriale, secondo la seguente formula:

Q= SO (S+N+SC) / A+B+C

Dove:

Q= quota di partecipazione alle spese di ogni singolo insediato

 

SO= somma totale delle spese ordinarie obbligatorie di un singolo esercizio;

A= sommatoria delle superfici totali di tutti i lotti adibiti o da adibire ad attività industriale.

B= sommatoria degli addetti di ogni singolo insediato;

C= sommatoria delle superfici coperte di ogni singolo insediato; N= addetti di ogni insediato;

S= superficie totale di ogni singolo insediato; SC= superficie coperta di ogni singolo insediato.

  • - SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Tali spese cedono a carico dei partecipanti al Consorzio

secondo le quote di partecipazione possedute secondo quanto indicato all'art. 14.

  • - SPESE PER LE FUNZIONI DI UTILIZZO FACOLTATIVO

Tali spese vanno imputate a carico delle aziende insediate che ne traggono beneficio

secondo lo schema di ripartizione di cui all’art.14.

I versamenti dovranno essere eseguiti entro 25 gg. dalla richiesta che verrà effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di mora saranno dovuti gli interessi nella misura delle "prime rate" maggiorato di 2 punti, salvo in ogni caso eventuali sanzioni di competenza dell'Assemblea.

Art. 17 - RENDICONTO

Gli esercizi Consortili si chiudono al 31 Dicembre di ciascun anno, e per la prima volta il 31 dicembre 2000.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto annuale, chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente, e lo sottoporrà all'approvazione dell'assemblea dei consorziati e provvederà al deposito dello stesso una volta approvato, presso il Registro delle Imprese nei termini di legge.

I1 rendiconto, manifestazione di sintesi contabile del Consorzio diretta a realizzare in nome proprio, ma esclusivamente per conto e nell'interesse dei Consorziati le finalità espresse all'Art. 5, non potrà in nessun caso, evidenziare alcun risultato economico.

Inoltre il Consiglio compilerà per ogni Consorziato/insediato, il conto delle spese a carico di questi per la prestazione dei servizi, tenuto conto dell'effettiva fruizione degli stessi.

Art. 18 - ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati; le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché gli insediati.

 

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata o con comunicazione spedita con qualsiasi altra modalità idonea a certificare l’avvenuta ricezione della stessa; l’avviso di convocazione deve essere spedito ai consorziati almeno quindici giorni prima della riunione.

L’Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 novembre, per l'esame del piano di previsione annuale e almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'esame e l'approvazione del bilancio; in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la opportunità o ne sia fatta richiesta scritta da tanti Consorziati che rappresentano almeno il 50% del Fondo Consortile.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera conformemente a quanto stabilito all'art. 2368, 1° comma cod. civ.

Invece le deliberazioni concernenti modifiche dell'Atto Costitutivo, l'esclusione dei Consorziati, l'accettazione delle domande di recesso di uno o più Consorziati devono essere adottate con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno i due terzi del Fondo Consortile e con astensione del consorziato Interessato alla delibera relativa all'esclusione ed al recesso.

Ogni consorziato può farsi rappresentare nelle Assemblee unicamente da altro consorziato. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni consorziato, la delega non può esser conferita

a componenti del Consiglio Direttivo o ai Revisori.

Art. 19 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria e straordinaria le delibere che hanno ad oggetto le seguenti materie:

  • 1) Esame ed approvazione del rendiconto;
  • 2) Esame ed approvazione del piano di previsione annuale e relative variazioni;
  • 3) Nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
  • 4) Revoca dei componenti il Consiglio Direttivo per giusta causa e loro sostituzione;
  • 5) Determinazione compenso dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
  • 6) Eventuale attribuzione di compensi specifici a singoli consiglieri per attività dagli stessi svolte in esecuzione di deleghe e poteri;
  • 7) Modifiche dell'Atto Costitutivo, incluse le delibere inerenti il Fondo Consortile;
  • 8) Esclusione dei soci consorziati;
  • 9) Accettazione della domanda di recesso;

 

  • 10) Nomina e poteri dei liquidatori;
  • 11) proroga e scioglimento del Consorzio;
  • 12) Atti dispositivi o modificativi della Concessione dal Consorzio S.I.;
  • 13) Argomenti riguardanti la gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • 14) Approvazione di regolamenti

Art. 20 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA'

Le obbligazioni nei confronti dei terzi verranno assunte a nome del Consorzio e le relative responsabilità sono regolate dall'Art.2615 del Codice Civile.

Art.     21    -    TRASPERIMENTO    DELL'AZIENDA     E/O    DELL’IMMOBILE    - SUBENTRO

Nel caso di trasferimento dell'Azienda e/o del solo compendio immobiliare si intenderanno cedute dall’alienante anche le quote consortili di sua proprietà, pertanto l’acquirente subentrerà ipso iure nella compagine consortile e di conseguenza nelle posizioni creditorie e debitorie dell’alienante nei confronti del Consorzio, ferma restando la ratifica del Consiglio Direttivo e la preventiva autorizzazione del Consorzio ASI di Napoli.

E' fatto espresso divieto di alienare quote separatamente dall’ Azienda; l'eventuale trasferimento in deroga a tale divieto non avrà effetto nei confronti del Consorzio.

Art.22 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO – ESCLUSIONE

Quando la mora nel pagamento delle quote dovute si protrae oltre i 30 giorni, l'Assemblea potrà deliberare che saranno dovuti gli interessi nella misura delle "prime rate" maggiorato fino ad un massimo di 3 punti. Inoltre il Consorzio può richiedere ai competenti Organi Giudiziari l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti dell’inadempiente.

Nell'ipotesi di persistenza nella mora l'Assemblea potrà deliberare l'esclusione del Consorziato che pertanto non godrà dei diritti connessi, ferma restando la sua qualifica di insediato.

Inoltre considerata la particolare natura del consorzio comportano l'automatica esclusione:

  • l'insolvenza; la sopravvenuta ed accertata idoneità o impossibilità del Consorziato ad usufruire dei servizi realizzati dal Consorzio;
  • gravi violazioni delle obbligazioni che derivano dalla legge, del presente atto e dalle deliberazioni degli Organi Consortili.

Art. 23 - RECESSO

 

Nessuna delle Consorziate potrà recedere dal Consorzio senza il consenso delle altre Consorziate, come indicato nell'Art.18.

 

Art. 24 - GARANZIE

Le garanzie ed i contributi di qualsiasi genere, diretti o indiretti, prestati dal consorziato uscente ed in essere alla data del recesso o di esclusione dello stesso. Permarranno fino alla data della loro originaria scadenza.

Art. 25 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI E VARIAZIONE QUOTA

Possono essere ammesse al Consorzio solo le imprese (Aziende e Società) autorizzate dal Consorzio ASI di Napoli che svolgono la loro attività nell'ambito dell'Agglomerato Industriale di Caivano.

L'ammissione di nuovi Consorziati è disciplinata da apposito regolamento interno ed andrà decisa con il voto favorevole del Consiglio Direttivo.

L'ammissione di una nuova azienda darà luogo, in via automatica e senza alcuna ratifica dell'assemblea, alla riparametrazione delle quote di partecipazione al Fondo Consortile, applicando la formula di cui all'art. 14 con i conseguenti conguagli relativamente alle quote versate all’atto della costituzione.

Analogamente, qualora dovessero verificarsi variazioni sostanziali degli elementi indicati all'art. 14 si darà luogo ugualmente alla ripartizione delle quote esistenti e alla determinazione delle quote di partecipazione.

Le aziende consorziate hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo le variazioni dei parametri di cui all'art.14.

I1 Consiglio potrà d'ufficio acquisire i dati di variazione anche da fonti diverse dalle aziende consorziate.

Art.26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

 

I1 Consorzio si scioglie per cause previste dall'Art.2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in carica a tale momento nominerà un liquidatore, il quale definirà i rapporti eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e, tenuto fermo il principio fissato dell'Art.16 circa la competenza delle spese, ripartirà l'eventuale residuo del Fondo Consortile oppure il deficit tra le consorziate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

 

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente atto si farà ricorso alle norme di legge che regolano il Consorzio (Art.2602 e seguenti Codice Civile).

Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO

Ad eccezione delle questioni meramente patrimoniali attinenti il pagamento delle quote consortili, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Consorziati o tra questi e il Consorzio. in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto e in generale delle operazioni che formano oggetto dello stesso, e che sia per legge delegabile se non sarà possibile risolverla in via amichevole o attraverso l'intervento del Consiglio Direttivo, sarà deferita, semprechè le parti siano riconducibili a due, ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali i primi due saranno designati dalle due parti interessate, uno per ciascuno, ed il terzo, quale Presidente del Collegio Arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli su ricorso della parte più diligente.

Allo stesso Presidente del Tribunale di Napoli spetterà di nominare l'Arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi 20 giorni dall'invito a designarlo

rivoltole dall'altra parte con lettera raccomandata R.R. Il Collegio giudicherà secondo legge.

La decisione degli Arbitri viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro volontà contrattuale.

Il lodo dovrà essere reso entro 90 giorni, salvo che le parti, di Comune accordo. fissino un termine diverso.

Art. 29 - DOMICILIO

Agli effetti dei rapporti derivanti dal presente atto i Soci eleggono domicilio all'atto dell'adesione al Consorzio presso le Sedi Sociali così come indicate in premessa.

Ogni cambiamento di domicilio dovrà, per essere valido, essere comunicato dal Consorzio ed a ciascuno degli altri Consorziati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

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